Statuto

 Statuto AeCI DPR 18_3_2013 n.53     

ALLEGATO “B” ALL’ATTO NOTARILE IN DATA 29.10.2014 N. 72992 REP./17588 RACC.
STATUTO DELL’AERO CLUB A.FERRARIN a.s.d.
Via Prà Novei 13 – 36016 Thiene

Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.
L’Aero Club Arturo Ferrarin locale federato, Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita – nell’ambito della Regione Veneto, come oltre meglio precisato, e senza fini di lucro – attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori:
a) del volo a motore non acrobatico;
b) del volo a vela non acrobatico;
c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
e) del volo con aeromobili ad ala rotante;
f) del paracadutismo;
g) del pallone libero o dirigibile;
h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;
i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;
j) dell’aeromodellismo.


Tali attività vengono definite successivamente con la parola “specialità” unita alla relativa specificazione.
In particolare, l’Aero Club locale deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù.
Inoltre l’Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell’ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore.
Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.
L’Aero Club locale può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia.
L’Aero Club locale può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418/2010, l’Ente esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.
L’Aero Club locale è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere nè effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell’attività statutaria.
L’Aero Club locale è soggetto di diritto privato. Gli Aero Club locali possono assumere la forma di Associazione, di Società a responsabilità limitata (s.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.ar.l.), fermo restando il principio dell’assenza dei fini di lucro, dell’intrasmissibilità delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonché l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Società analoghe in caso di scioglimento.
Il contributo associativo, annualmente versato dai soci, non è trasmissibile e non è rivalutabile.
Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell’art. 20, comma 1, n. 9 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia, può essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di specialità.
I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialità, membro del Consiglio Direttivo dell’Aero Club locale ai sensi dell’art. 13, comma 1, n. 3 del presente statuto.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Titolo II
SOCI

Art. 2.
Possono diventare soci dell’Aero Club locale:
a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità:
1. – licenza di pilota di velivolo;
2. – licenza di pilota di elicottero;
3. – licenza di pilota di aliante;
4. – licenza di pilota di autogiro;
5. – licenza di pilota di dirigibile;
6. – licenza di pilota di pallone libero;
7. – licenza di paracadutista sportivo;
8. – attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo (VDS);
9. – attestato di aeromodellista;
10. – licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
11. – altri che l’Assemblea dell’Aero Club d’Italia, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere;
b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);
c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.
I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all’Aero Club Locale.
E’ in facoltà dell’Aero Club locale conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre al Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell’Aero Club locale.
I Soci d’Onore nominati dall’Aero Club d’Italia sono soci dell’Aero Club Locale con sede nella circoscrizione di loro residenza, con esonero dal pagamento del contributo associativo annuale.
Gli appartenenti alle Forze Armate, in possesso di titolo aeronautico, possono svolgere attività presso gli Aero Club locali anche se privi della qualifica di socio.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci dello stesso Aero Club locale.
Sull’accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell’Aero Club locale. La mancata ammissione a socio deve essere motivata.
L’accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota di prima ammissione, se stabilita, e per il contributo associativo annuo. L’iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

Art. 3.
Le misure delle quote di prima ammissione per i nuovi soci e del contributo associativo annuo sono fissate dal Consiglio Direttivo dell’Aero Club locale con cadenza annuale.
Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno di età, per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialità nazionali od internazionali e per i disabili.
Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il mancato pagamento del contributo associativo annuale entro tale termine comporta l’automatica decadenza dalla qualità di socio.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo dell’Aero Club locale di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione. Tale decisione deve essere ratificata dall’Assemblea, nella sua prima riunione utile.

Art. 4.
I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Aero Club locale, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.
Alle attività dell’Aero Club locale possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre associazioni federate o di enti aggregati all’Aero Club d’Italia. Tale decisione deve essere ratificata dall’Assemblea, nella sua prima riunione utile.
L’Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, può, anche indirettamente, intrattenere rapporti di collaborazione e scambio sia con altri Aero Club Federati o Enti Aggregati all’Aero Club d’Italia, sia con enti pubblici o privati interessati alle attività istituzionali dell’Aero Club locale.

Art. 5.
La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 4, per recesso, per esclusione.
La decisione di esclusione è pronunciata, solo per gravi motivi, dalla Commissione Permanente di Disciplina dell’Aero Club locale e deve essere sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea, nella sua prima riunione utile.
Il provvedimento di esclusione, passato in giudicato, comporta il divieto di associazione successiva presso altro Aero Club Federato, Ente aggregato e Associazione Benemerita dell’Aero Club d’Italia.
La esclusione può essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso rispettivamente, in relazione alla tipologia della fattispecie, al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell’Aero Club d’Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
Inoltre, a norma dell’art. 24 comma 3 Cod. Civ., l’associato può in ogni caso ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.
Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento.

Art. 6.
Per rispetto del principio di uguaglianza del rapporto associativo, a tutti gli associati, compresi i soci onorari, i soci che abbiano rapporto di dipendenza dall’Aero Club locale o, comunque, che siano da esso a qualunque titolo remunerati, è riconosciuto:
* il diritto di voto in assemblea, con esclusione delle sole deliberazioni in cui gli stessi abbiano un interesse diretto o indiretto;
* parità di diritti e di doveri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico dell’Aero Club locale, un rimborso per le spese documentate effettivamente sostenute da parte del Presidente e dei componenti degli Organi dell’Aero Club locale per l’esercizio del loro mandato.

Titolo III
ORGANI DELL’AERO CLUB LOCALE

Capo I
GENERALITA’

Art. 7.
Gli Organi dell’Aero Club locale sono:
* l’Assemblea;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* la Commissione Permanente di Disciplina;
* il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II
ASSEMBLEA

Art. 8.
L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico-strategico dell’Aero Club locale.
Compongono l’Assemblea ed hanno in essa diritto di intervento e di voto:
* il Presidente dell’Aero Club locale, che la presiede;
* i membri del Consiglio Direttivo;
* tutti i soci.
Ogni socio può esprimere un solo voto.
L’Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 9.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Aero Club locale.
L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria:
a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione concernente le attività svolte nell’anno precedente;
b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l’anno successivo;
c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell’Aero Club locale, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti scelti tra i soci, muniti di adeguata qualificazione.
L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria:
a) per deliberare lo scioglimento dell’Aero Club locale ai sensi del successivo art. 29;
b) per deliberare eventuali modifiche statutarie;
c) in tutti gli altri casi per cui non è prevista la sessione ordinaria.

Art. 10.
L’Assemblea è, altresì, convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga necessario.
Essa, inoltre, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero, a norma dell’art. 20, comma 2, del Codice Civile, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Art. 11.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e con invito spedito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
L’avviso e l’invito devono indicare il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore e non oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.

Art. 12.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto.
Salvo che sia diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni, nell’ambito dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Per le elezioni degli organi di cui all’art. 9, lettera d), le votazioni avvengono mediante scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13.
Il Consiglio Direttivo dell’Aero Club è composto:
1. dal Presidente dell’Aero Club locale che lo presiede e lo convoca;
2. da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;
3. da un Consigliere per ognuna delle specialità, effettivamente praticate, previste dall’art.1 del presente statuto.
I Consiglieri di cui al precedente n. 3 vengono eletti ai sensi del penultimo comma dell’art.1 del presente statuto e sulla base delle norme regolamentari specifiche emanate dall’Aero Club d’Italia.
Si verifica la decadenza del Consigliere di Specialità al verificarsi della mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Statuto.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Il Consigliere di una nuova sezione di specialità, eletto nel quadriennio in corso, termina il proprio mandato allo scadere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purchè entro il territorio provinciale ove ha sede l’Aero Club locale.
Esso deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, la data e l’ora della convocazione, nonchè l’ordine del giorno.

Art. 14.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione dell’Assemblea e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti;
in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Capo IV
PRESIDENTE

Art. 15.
Il Presidente dell’Aero Club locale è eletto dall’Assemblea dell’Aero Club stesso fra i soci che siano titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell’ultimo decennio.
Il Presidente dura in carica 4 anni.
Il Presidente è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 16.
Il Presidente dell’Aero Club locale ha la legale rappresentanza dell’Aero Club stesso.
Il Presidente sovrintende all’attività dell’Aero Club locale, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l’ordine del giorno, vigila sull’attuazione delle deliberazioni collegiali.
Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell’intera attività dell’Aero Club locale.
Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l’Assemblea.

Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA

Art. 17.
La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente dell’Aero Club locale, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età.
Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si prescrivono al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato posto in essere l’ultimo atto integrante le infrazioni stesse.
Il Presidente dell’Aero Club locale contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione può comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:
a) compiuto atti disonorevoli;
b) mancato ai doveri sociali;
c) compiuto atti di indisciplina di volo;
d) compiuto violazioni sportive;
e) danneggiato, in qualunque modo, l’interesse materiale o l’immagine, il prestigio, il buon nome dell’Aero Club Locale;
f) compiuto atti diretti a turbare l’ordinato svolgimento delle attività sociali.
La Commissione, se riconosce la responsabilità del socio, infligge le seguenti sanzioni:
1. il rimprovero scritto;
2. la sospensione fino ad un anno;
3. la esclusione.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’azione disciplinare nei confronti del Presidente dell’Aero Club locale può essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri.
In tal caso i motivi dell’incolpazione saranno trasmessi al Presidente dell’Aero Club d’Italia che li sottoporrà, rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.
Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia, se trattasi di violazioni di carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale dell’Aero Club d’Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Inoltre, a norma dell’art. 24 comma 3 Cod. Civ., l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.
Qualora l’azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente dell’Aero Club locale, nella Commissione medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrerà il secondo consigliere più anziano di età.

Art. 18.
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell’Aero Club d’Italia, in relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento disciplinare.
Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite.
La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale è provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.

Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19.
Il controllo dell’amministrazione dell’Aero Club locale è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall’Assemblea dello stesso Aero Club locale, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilità, presentando le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell’Aero Club Locale.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capo VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZE E DIMISSIONI – CAUSE DI INELEGGIBILITA’

Art. 20.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi diversi, ma prima dell’assemblea elettiva, fino alla metà dei componenti di qualunque organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di appartenenza.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, ma prima dell’assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell’Aero Club locale.
L’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi è fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza.
La mancata convocazione dell’Assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.
In tal caso l’Aero Club d’Italia provvederà a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell’Assemblea dell’Aero Club locale.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell’Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi.
In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale scadenza dell’organo decaduto.

Art. 21.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell’Aero Club Locale si verifica l’automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
In tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente, se Dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’elezione dei nuovi organi da parte dell’Assemblea dell’Aero Club locale, che deve essere indetta con avviso di convocazione inviato entro quindici giorni dalla data della cessazione.
In caso di morte del Presidente, assume le funzioni per il disbrigo degli affari correnti il Vice Presidente o in mancanza il consigliere più anziano di nomina ed, in caso di parità, il più anziano di età.
La data dell’Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica.

Art. 22.
Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell’Aero Club locale.
Non possono ricoprire cariche elettive:
1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l’applicazione della pena su richiesta dell’imputato è equiparata alla condanna;
3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell’Aero Club d’Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;
4) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l’Aero Club d’Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le Associazioni benemerite.
L’appartenenza a un organo dell’Aero Club d’Italia o alle STS è incompatibile con qualunque carica elettiva nell’ambito dell’Aero Club federato.
In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilità, decadranno automaticamente dalla carica periferica già rivestita.
Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato è incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.

Titolo IV
AMMINISTRAZIONE

Art. 23.
Il Patrimonio dell’Aero Club Locale è costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell’Aero Club locale;
b) dai beni mobili ed immobili dei quali l’Aero Club locale divenisse a qualsiasi titolo proprietario.
Gli Aero Club locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell’Aero Club d’Italia, e godono, rispetto a quest’ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.
Il fondo di dotazione iniziale deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui una parte, pari al 30%, destinata a costituire il “Fondo Patrimoniale di garanzia”, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente. Detto fondo di garanzia dovrà risultare espressamente nello stato patrimoniale del bilancio.
Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili, titoli e/o azioni, soggetti a valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione.
Il fondo di dotazione dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:
– per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l’esistenza in capo all’Ente e ne indichi l’ammontare indisponibile;
– per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili conferiti nel fondo di dotazione iniziale: perizia giurata di stima asseverata in Tribunale.

Art. 24.
Le entrate dell’Aero Club locale sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dalle quote di ammissione per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni
altro contributo ordinario e/o straordinario dei soci;
c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
d) da proventi derivanti dall’attività istituzionale e da altre attività consentite;
e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall’Aero Club locale in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
f) da eventuali contributi dell’Aero Club d’Italia e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 25.
I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato.

Art. 26.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro il 31 marzo e li sottopone per l’approvazione all’Assemblea.
Ai bilanci ed ai conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità tra i soci e gli aventi diritto.
Essi sono inviati all’Aero Club d’Italia entro venti giorni dalla data di approvazione.

Art. 27.
Presso l’Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto ed in ogni caso:
a) il Libro dei Verbali dell’Assemblea;
b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente e che può anche essere tenuto in formato elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e, comunque, almeno annualmente entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo.
I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

Titolo V
ATTIVITA’ SPORTIVA

Art. 28.
L’attività sportiva è definita ai sensi dell’art. 43 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.
Ogni anno, entro i termini indicati dall’Aero Club d’Italia, l’Aero Club locale sottopone allo stesso Aero Club d’Italia le proposte concernenti l’attività sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell’attività sportiva nazionale.
Il Presidente dell’Aero Club locale propone all’Aero Club d’Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.

Titolo VI
SCIOGLIMENTO DELL’AERO CLUB LOCALE

Art. 29.
A norma dell’art. 21, comma 3 Cod. Civ., per lo scioglimento dell’Associazione e per la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile che disciplinano la procedura di liquidazione conseguente allo scioglimento/estinzione di una persona giuridica di diritto privato.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 30.
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’Aero Club d’Italia, o a richiesta della metà più uno dei soci dell’Aero Club Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia può sfiduciare gli Organi di tale Aero Club Federato e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti.
Il Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per provvedere alla ricostituzione degli organi disciolti. Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità, dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia secondo le esigenze.

Titolo VII
SCISSIONE DI UN AERO CLUB LOCALE

Art. 31.
In caso di scissione di un Aero Club locale plurispecialistico in più Aero Club locali, il Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, se richiesto da una o più parti, nomina un Commissario ad acta che dirime le controversie relative all’assegnazione dell’attivo e del passivo del patrimonio sociale.
Il Commissario procede alla formazione di una situazione patrimoniale alla data della scissione ed assegna i beni costituenti l’attivo patrimoniale ed i debiti costituenti il passivo, tenendo conto della loro destinazione d’uso, del numero dei soci praticanti le singole specialità e dell’ammontare delle quote sociali pagate dalle varie categorie di soci nel decennio precedente la scissione.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.
Gli Aero Club locali, che abbiano ottenuto la federazione all’Aero Club d’Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all’Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell’Aero Club d’Italia, fermo il requisito dell’anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea.
Il presente statuto tipo dovrà essere adottato dagli Aero Club Federati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello statuto previgente restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
Le modifiche statutarie, se dovute all’adeguamento allo “statuto tipo” approvato dall’Aero Club d’Italia e dalle competenti autorità, debbono essere adottate dall’Assemblea ordinaria dell’Aero Club locale in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

F.to: FARINA ALBERTO
F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)